|
allestimenti disabili guida disabili veicoli
disabili ausili disabili allestimenti guida disabili
trasporto disabili
AGEVOLAZIONI PER IL DISABILE
Le agevolazioni previste per il settore auto possono
essere riferite a seconda dei casi oltre che agli
autoveicoli disabili anche a:
• motocarrozzette
• autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per
trasporto specifico del disabile
• autocaravan (solo per la detrazione Irpef del
19%).
La legge "collegata" alla Finanziaria 2000, la
stessa Finanziaria 2000 e la Finanziaria 2001 hanno
notevolmente esteso l’area dei disabili che hanno
diritto alle agevolazioni per il settore auto. In
particolare, in base a questi provvedimenti sono ora
ammessi alle agevolazioni anche le seguenti
categorie di disabili:
• 1. non vedenti e sordomuti
• 2. disabili con handicap psichico o mentale
titolari dell’indennità di accompagnamento
• 3. disabili con grave limitazione della capacità
di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Per
tutte queste categorie di disabili il diritto alle
agevolazioni spetta, per espressa disposizione di
legge, senza necessità che l’auto sia adattata.In
particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli
che versano in una situazione di handicap grave
derivante da patologie (ivi comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione
permanente della deambulazione. Pertanto nell’ambito
di questa categoria rientrano anche i disabili con
impedite o ridotte capacità motorie che risultino
affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione come sopra precisato. Questi disabili,
che in base alla precedente normativa erano stati
ammessi a fruire delle agevolazioni auto a
condizione che il veicolo venisse appositamente
adattato, ora possono fruire di queste agevolazioni
senza più obbligo di adattamento. Viceversa, per i
disabili con ridotte capacità motorie che però non
risultino, contemporaneamente, "affetti da grave
limitazione della capacità di deambulazione", il
diritto alle agevolazioni non viene ovviamente a
cessare (obiettivo dei provvedimenti citati era
infatti quello di estendere le agevolazioni in
favore dei disabili, non certo di sopprimerle) ma
continua ad essere condizionato all’adattamento del
veicolo. Nel seguito di questo capitolo esporremo
dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla
generalità dei disabili, e successivamente daremo le
indicazioni riguardanti i disabili affetti da
ridotte capacità motorie ma non da grave limitazione
della capacità di deambulazione, per i quali
continua a valere il requisito dell’adattamento.
La detraibilità ai fini Irpef delle spese di
acquisto e per riparazioni
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di
locomozione dei disabili danno diritto a una
detrazione di imposta pari al 19% del loro
ammontare. Per mezzi di locomozione s’intendono le
autovetture, senza limiti di cilindrata e gli altri
veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione
compete una sola volta (cioè per un solo veicolo)
nel corso di un quadriennio e nei limiti di un
importo di 35 milioni. È possibile riottenere il
beneficio per acquisti effettuati entro il
quadriennio, a condizione che il primo veicolo
beneficiato risulti cancellato dal Pra. In caso di
furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga
riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre
entro il limite di 35 milioni, al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo. Si può fruire
dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si
può optare, alternativamente, per la ripartizione
della stessa in quattro quote annuali di pari
importo.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione
spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di
ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi
di esercizio quali il premio assicurativo, il
carburante e il lubrificante. Anche in questo caso
la detrazione ai fini Irpef spetta per una sola
volta nel corso del quadriennio. Se il disabile è
titolare di redditi propri per un importo superiore
a lire 5.500.000, il documento di spesa deve essere
a lui intestato. Se, invece, il disabile è
fiscalmente a carico, il documento comprovante la
spesa può essere indifferentemente intestato al
disabile o alla persona di famiglia della quale egli
risulta a carico.
Le agevolazioni Iva
È applicabile l’Iva al 4 per cento, anziché al 20
per cento, all’acquisto di autovetture, aventi
cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con
motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici,
se con motore diesel, nuove o usate. L’aliquota
agevolata si applica solo per acquisti effettuati
direttamente dal disabile o dal familiare di cui
egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni
effettuate nei loro confronti). Restano pertanto
esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli,
anche se specificamente destinati al trasporto di
disabili, intestati ad altre persone, a società
commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica,
senza limiti di valore, per una sola volta nel corso
di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per
acquisti entro il quadriennio, qualora il primo
veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
L ’esenzione permanente dal pagamento del bollo
L’esenzione dal pagamento del bollo auto si applica
ai veicoli indicati nel paragrafo 1, con i limiti di
cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota
Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto a
benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel).
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata
allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a
un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di
nuove pratiche di esenzione dal bollo auto è
l’Ufficio delle entrate o, dove questo non è ancora
istituito, la Sezione staccata della Direzione
regionale delle Entrate. Tuttavia, ciascuna regione
ha la possibilità di stabilire la gestione diretta,
tramite i propri uffici, di questo tipo di
agevolazione. In tal caso, la struttura competente
cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi
dell’ente Regione. Nelle Provincie di Trento e
Bolzano la competenza è dell’ente Provincia. Se il
disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta
per un solo veicolo che potrà essere scelto dal
disabile. La targa dell’auto prescelta dovrà essere
indicata al competente Ufficio delle entrate o
Sezione staccata della Direzione regionale, al
momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli
intestati ad altri soggetti, pubblici o privati
(come enti locali, cooperative, società di
trasporto, taxi polifunzionali, eccetera), anche se
adibiti al trasporto di disabili.
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per
il primo anno, presentare o spedire per raccomandata
AR all’Ufficio delle entrate, se già istituito (o
alla Sezione staccata della Direzione regionale
competente), la documentazione indicata più avanti,
nell’apposito paragrafo, eventualmente utilizzando
lo schema riportato tra i formulari. La
documentazione va presentata entro 90 giorni dalla
scadenza del termine per il pagamento non effettuato
a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella
presentazione dei documenti non comporta, tuttavia,
la decadenza dall’agevolazione). Le Direzioni
regionali o gli Uffici delle entrate, all’atto
dell’accettazione della richiesta, sono tenuti a
trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa
(protocollo e data, codice fiscale del richiedente,
targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del
proprietario di cui il richiedente risulta
fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono
tenuti a dare notizia agli interessati sia
dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi
all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento
dell’istanza di esenzione. In quest’ultimo caso, per
tutte le richieste di esenzione fatte ma poi
respinte dall’Ufficio, quando sussistevano
"obiettive condizioni di incertezza" circa la
spettanza del diritto, gli uffici finanziari
dovranno comunicare all’interessato che questi potrà
pagare il bollo auto e relativi interessi, senza
applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data
in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego.
Decorsi i 30 giorni scatterà l’applicazione delle
sanzioni. L’esenzione dal pagamento del bollo auto,
una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue
anche per gli anni successivi, senza che il disabile
sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare
nuovamente la documentazione. Dal momento in cui
vengono meno, però, le condizioni per avere diritto
al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene
venduta), l’interessato è tenuto a comunicarlo allo
stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione
(si veda il modulo riportato tra i formulari).
L’ esenzione dalle imposte di trascrizione sui
passaggi di proprietà
Parallelamente all’esenzione dal bollo, i veicoli
destinati al trasporto o alla guida di disabili
appartenenti alle categorie sopra indicate (con
esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono
esentati anche dal pagamento dell’imposta di
trascrizione in occasione della registrazione dei
passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in
occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto
nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio"
riguardante un’auto usata. Per quanto riguarda le
condizioni per avere titolo all’agevolazione valgono
le regole indicate nei paragrafi precedenti.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a
favore del familiare di cui il disabile sia
fiscalmente a carico. Per la richiesta di esenzione
presso l’ufficio del Pra può essere utilizzato lo
stesso modulo del bollo auto.
Diritto alle agevolazioni per il familiare
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste
per il settore auto (e cioè, ai fini Irpef, Iva e
bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la
spesa nell’interesse del disabile, a condizione che
questo sia da considerare a suo carico ai fini
fiscali. Per essere ritenuto "a carico" del
familiare il disabile deve avere un reddito
complessivo lordo annuo non superiore a 5,5 milioni
di lire. Superando questo tetto è necessario, per
poter beneficiare delle agevolazioni, che i
documenti di spesa siano intestati al disabile (e
non al suo familiare). Tuttavia, ai fini del limite
dei 5,5 milioni, non si tiene conto dei redditi
esenti, come a esempio le pensioni sociali, le
indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli
assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi
civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
La documentazione
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle
agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la
documentazione che deve essere prodotta per
attestare il diritto alle agevolazioni è:
1. la certificazione attestante la condizione di
disabilità, in particolare
• per non vedenti e sordomuti: certificato di
invalidità che attesti la loro condizione,
rilasciato da una commissione medica pubblica
• per disabili psichici: verbale di accertamento
dell’handicap emesso dalla commissione medica presso
la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del
1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in
situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3,
dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivate da
disabilità psichica e certificazione che attesti il
diritto a fruire dell’indennità di accompagnamento
(di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988)
emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione
per l’accertamento dell’invalidità civile di cui
alla legge n. 295 del 1990)
• per disabili con grave limitazione della capacità
di deambulazione o pluriamputati, verbale di
accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione
medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104
del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova
in situazione di handicap grave (ai sensi del comma
3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992)
derivante da patologie (ivi comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione
permanente della deambulazione.
Per quanto riguarda la possibilità di
autocertificare le proprie condizioni personali si
veda il capitolo IV.
In caso di auto intestata a un familiare:
· fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da
cui risulta che il disabile è a carico
dell’intestatario dell’auto, ovvero
autocertificazione in tal senso.
Ai soli fini dell ’agevolazione Iva va aggiunta:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto
non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.Nell’ipotesi
di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare
il certificato di cancellazione rilasciato dal
pubblico registro automobilistico.
Regole particolari per disabili con ridotte o
impedite capacità motorie ma non affetti da grave
limitazione alla capacità di deambulazione
Come illustrato più sopra, alle persone
pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti
una grave limitazione nella capacità di
deambulazione è consentito di accedere alle
agevolazioni sui veicoli a prescindere
dall’adattamento del veicolo se versano nella
condizione di "particolare gravità" prevista dal
comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92. Nel
caso, invece, che queste condizioni personali non si
configurino, ma sussista comunque la disabilità
motoria, gli interessati sono ammessi alle
agevolazioni auto a condizione di utilizzare veicoli
adattati. In questi casi non è però necessario che
il disabile fruisca dell’indennità di
accompagnamento. Ai sensi dell’articolo 3, della
legge 104/92, per disabile secondo la definizione
generale, contenuta nel comma 1 dello stesso
articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
La specificità richiesta, in questi casi, ai fini
dell’agevolazione fiscale è dunque solo nel
carattere "motorio" che deve avere l’handicap. Per
cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche
senza che sia accertata la necessità dell’intervento
assistenziale "permanente", previsto, invece, per
situazioni di particolare gravità. La natura motoria
della disabilità deve essere esplicitamente annotata
sul certificato di invalidità rilasciato dalla
Commissione medica presso la ASL o anche da parte di
altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai
fini del riconoscimento dell’invalidità. Per quanto
riguarda la possibilità di autocertificare le
proprie condizioni personali si veda capitolo IV e
la modulistica nei formulari.
Per quali veicoli
Purché i veicoli siano adattati, i disabili con
ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi
limitazioni alla capacità di deambulazione possono
godere delle agevolazioni su:
· auto;
· motocarrozzette;
· autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per
trasporto specifico del disabile;
· autocaravan (solo ai fini della detrazione Irpef).
L ’adattamento del veicolo
Come già detto, infatti, per questa categoria di
disabili l’adattamento del veicolo rimane una
condizione necessaria per tutte le agevolazioni
(Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra).
I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto
(o perché così prodotti in serie o per effetto di
modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso
rivenditore) alla ridotta capacità motoria del
disabile. Sono ammesse anche le auto con cambio
automatico, anche di serie, per coloro che sono
muniti di patente B speciale o del foglio rosa a
seguito della prescrizione da parte della
Commissione medica locale ai sensi dell’art. 119 del
codice della strada. Gli adattamenti, che debbono
sempre risultare dalla carta di circolazione,
possono riguardare sia le modifiche ai co-mandi di
guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione
interna del veicolo, per mettere il disabile in
condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla
carrozzeria da considerare idonei si elencano i
seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione
esemplificativa:
• pedana sollevatrice ad azione
meccanica/elettrica/idraulica;
• scivolo a scomparsa ad azione
meccanica/elettrica/idraulica;
• braccio sollevatore ad azione
meccanica/elettrica/idraulica;
• paranco ad azionamento meccanico/
elettrico/idraulico;
• sedile scorrevole-girevole atto a facilitare
l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con
annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di
sicurezza);
• sportello scorrevole;
• altri adattamenti non elencati, purché gli
allestimenti siano caratterizzati da un collegamento
permanente al veicolo, e tali da comportare un
adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad
"adattamento" l’allestimento di semplici accessori
con carattere di "optional", ovvero l’applicazione
di dispositivi già previsti in sede di omologazione
del veicolo, montabili in alternativa e su semplice
richiesta dell’acquirente.
Il diritto all ’Iva agevolata al 4%riguarda anche:
a. le prestazioni rese da officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
b. gli acquisti di accessori e strumenti relativi
alle prestazioni indicate nel precedente punto a).
L’impresa che vende accessori e strumenti relativi
ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni
di servizio con applicazione dell’aliquota
agevolata, deve emettere fattura (anche quando non
richiesta dal cliente) con l’annotazione che si
tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e
della legge 449/97 (nella vendita di accessori o
nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente
menzionare la legge 449/97), ovvero della legge
342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della
legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie
ma non affetti da grave limitazione alla capacità di
deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al
paragrafo 8 dovranno presentare:
1. fotocopia della patente di guida speciale. Per i
disabili che non sono in grado di guidare (o perché
minorenni o perché portatori di handicap che non ne
consente il conseguimento), non è necessario il
possesso della patente di guida speciale. Ai fini
della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di
una qualsiasi patente di guida da parte sia del
portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a
carico;
2. ai soli fini dell’agevolazione Iva, in caso di
prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori,
autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta
di invalidità comportante ridotte capacità motorie
permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà
eventualmente precisare che il disabile è
fiscalmente a carico dell’acquirente o del
committente (ove ricorra questa ipotesi). Per un
fac-simile di dichiarazione adatta a questa
situazione si veda il modulo n. 4 riportato tra i
formulari;
3. fotocopia della carta di circolazione, da cui
risulti che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti quale condizione per la conduzione di
veicoli da parte di disabili titolari di patente
speciale ovvero che il veicolo è adattato in
funzione della minorazione fisicomotoria;
c. copia della certificazione di handicap o di
invalidità rilasciato da una Commissione pubblica
deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui
sia esplicitamente indicata la natura motoria della
disabilità.
|